Con l'odierno Messaggio n. 8673, l'Inps ha emanato, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, le disposizioni inerenti l'ambito di applicazione del "Fondo di solidarietà residuale" (L. 92/2013, art. 3, commi 4 e 14). Come atteso, tali disposizioni chiariscono definitivamente che detto ambito di applicazione non ricomprende i settori, tra cui il trasporto pubblico locale, o le aziende, tra cui il Gruppo FS, per i quali al 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di Solidarietà, ai sensi della L. 92/2012, art. 3, comma 4. L'iter per l'istituzione e la conseguente effettiva operatività di questi due Fondi è tuttora in corso, in quanto la stessa L. 92/2012 impone una specifica autorizzazione attraverso apposito Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia). Detto iter è peraltro in corso da tempo e, per quanto riguarda questi due Fondi, è stato attivato all'indomani dei relativi accordi sindacali, sottoscritti, rispettivamente, l'8 luglio 2013 per il TPL e il 30 luglio 2013 per il Gruppo FS.
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12 novembre 2013 Fondi Bilaterali Solidarietà "Autoferrotranvieri" e "Gruppo FS
